Corpo Nobiliare Italiano


CHI SIAMO


Poichè nel novembre 2010 la delegazione sarda dell’Associazione Nazionale Corpo della Nobiltà Italiana, fondata a Torino il 3 marzo 1957 con atto notarile del notaio Mandelli Silvio, di cui il sito www.corpodellanobiltaitaliana.it usciva per gravi disaccordi in merito ai riconoscimenti nobiliari di quell’ente, un gruppo di gentiluomini della delegazione sarda, dava quindi vita a codesto nuovo Corpo Nobilire Italiano (C.N.I.), di cui il sito www.corponobiliareitaliano.it


Art. 1 )- Il presente Corpo Nobiliare Italiano è un' associazione culturale, fondata con statuto notarile da alcuni gentiluomini, con sede a Roma, in piena sintonia coi riconoscimenti emanati dallo stato italiano.

Un associazione composta dalle casate italiane il cui status storico sia stato ufficialmente riconosciuto dal Regno d’Italia e dall’attuale Repubblica Italiana, queste ultime attraverso la cognomizzazione del rispettivo predicato nobiliare sulla carta di identità, nonché sul Registro Anagrafico Italiano, acquisendo dunque carattere di ufficialità per l’attuale ordinamento giuridico, nella certezza di tutela dei diritti sanciti dal secondo comma della XIV disposizione transitoria e finale dell’attuale Costituzione Repubblicana, per la quale i predicati nobiliari esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

La Repubblica Italiana tutela quindi attualmente lo status storico-sociale delle famiglie nobili italiane, da abusi e usurpazioni, oltre che essere un formale riconoscimento nobiliare goduto storicamente dalle casate italiane di origine feudale.

I Predicati nobiliari sono chiariti nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 che indica il predicato feudale come il nome di antico feudo o possesso territoriale che si unisce al titolo nobiliare.

Le famiglie nobili italiane, possono dunque contare sulla certezza dei diritti tutelati dalla Costituzione della Repubblica Italiana, diritti ripresi anche dalla Suprema Corte di Cassazione (S.U. 20 maggio 1965 n.986 e 987, Cass. 18 dicembre 1963 n.3189).

Disposizione sancita anche da Cfr. Cass. SS.UU. 06/04/1964 n. 751.  La sentenza di Cass. civ. 07/03/1991, n. 2426.

I predicati nobiliari sono quindi funzione sociale di elemento distintivo dell’identità delle famiglie nobili, utili a evitare confusione con altri soggetti (sentenza 10936/1997 della Corte di Cassazione), diritto che trova fondamento anche nell’art. 2 della Costituzione repubblicana; art. 7 c.c. articoli che infatti tutelano i diritti inviolabili dell’uomo nella complessa unitarietà e di tutte le sue componenti, e dunque sia come singolo, sia, appunto, nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità.

Anche il Consiglio di Stato – Sezione I, del 12 aprile 2012 n. 1783, ha confermato che i predicati nobiliari servono per meglio identificare una persona o un gruppo familiare che ha goduto di nobiltà legata all’intestazione di un feudo.

Dottrina espressa anche da

Corte cost. 3 febbraio 1994, n. 13.

Cass. Civ., n. 2426 del 7-3-1999.

Cass. Civ. n. 10936 del 7-11- 1997.

Cass. Civ. n. 2361 del 1978; n. 2426 del 7-3-1991).

Cons. Stato Sez. I 17/03/2004 n. 515.

Cfr. SS.UU. sent. n. 935 del 24/03/1969.

Cfr. Trib. Catania n. 3786 del 02/10/1998.

Le famiglie che hanno dunque goduto di un titolo nobiliare di origine feudale, possono richiedere alla magistratura ordinaria l'aggiunta del loro predicato nobiliare al cognome, dimostrando con documenti storici di averne diritto.

Tale diritto viene applicato dalla magistratura della Repubblica Italiana, con sentenza detta di "cognomizzazione" del predicato nobiliare.

Il predicato nobiliare come tale passa quindi a tutta la discendenza, e viene formalmente trascritto sulla carta di identità e sul Registro Anagrafico dello Stato Civile dell’avente diritto.

Per la Repubblica Italiana, sono dunque riconosciuti nei loro diritti famigliari, sociali, e storico-nobiliari, solo quei casati che hanno ottenuto sulla carta di identità la cognomizzazione del predicato nobiliare spettante, che viene quindi tutelato dallo stato da abusi o usurpazioni, quale patrimonio storico delle casate, nonché quale prova provata di appartenenza allo status storico -nobiliare italiano.


Art. 2)- Ciascun Nobile viene iscritto presso l’unica sede centrale di Roma.


Art. 3)-L’iscrizione è possibile al raggiungimento della maggiore età secondo la legge civile.


Art. 4)-Il CNI ha un Consiglio Direttivo (tesserino oro), che dura in carica cinque anni, ed è composto di norma dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, da un Tesoriere e da un numero di massimo cinque consiglieri.


Art 5)-Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente secondo gli argomenti da trattare.


Art.6)-Il C.N.I. ha una Commissione Araldico-Genealogica (tesserino rosso), che è composta da tecnici della materia araldica, per un massimo di dieci studiosi, scelti tra direttori d'archivio, professori universitari di storia, ricercatori, araldisti e genealogisti.


a)- La Commissione Araldico-Genealogica eletta direttamente dal Presidente ogni cinque anni, è un collegio appositamente costituito per dare pareri alla Presidenza in materia di titoli nobiliari, stemmi e altro, costituendo quindi il massimo organo consultivo del C.N.I.


SCOPI

Art. 7)-Scopo fondamentale del C.N.I. è:


a)-Supportare le casate italiane formalmente riconosciute dal Regno d’Italia, nonché quelle che vogliono ottenere il riconoscimento del proprio status storico dalla Repubblica Italiana, attraverso la cognomizzazione del proprio predicato feudale sulla carta di identità.


b)-Rappresenta in un corpo organizzato che con una sola voce tuteli legalmente i discendenti delle casate riconosciute dallo stato Italiano (Regno d’Italia e Repubblica Italiana).



c)-Contribuire alla diffusione e alla divulgazione dei principi derivanti dal patrimonio storico, sociale, e genealogico della Nobiltà Italiana.



d)-Combattere efficacemente il dilagare di falsi titoli e predicati, mediante azioni legali nei confronti dei responsabili, con possibilità di costituirsi parte civile nei relativi procedimenti.


COME FARNE PARTE

Art. 9)- Chi desideri far parte del C.N.I. può inviare una e-mail a info@corponobiliareitaliano.it

inviando la seguente documentazione:

a)-Richiesta di Socio.

b)-Copia della Carta di Identità.

d)-Copia del Codice Fiscale.


ANNIVERSARIO

Art. 10)-L’anniversario del C.N.I. è il 2 giugno di ogni anno, celebrato con una festa da ballo.



NOTA

Codesto Corpo Nobiliare Italiano (C.N.I.) che riunisce le famiglie nobili ufficialmente riconosciute dallo stato italiano, ovvero quelle comprese nelle fonti, nobiliari, ufficiali del passato Regno d’Italia, nonchè quelle riconosciute dall’attuale Repubblica Italiana, attraverso la cognomizzazione del rispettivo predicato nobiliare sulla carta di identità (nella certezza di tutela dei diritti storici previsti dall’attuale ordinamento statale) di cui il sito www.corponobiliareitaliano.it non deve essere qundi confuso con l’associazione privata denominata Associazione Nazionale Corpo della Nobiltà Italiana”, fondata a Torino il 3 marzo 1957 con atto notarile del notaio Mandelli Silvio, presso lo studio in Corso Galileo Ferraris n.1 iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, di cui il sito www.corpodellanobiltaitaliana.it




In foto i padri costituenti della Repubblica Italiana (27 dicembre 1947) firmatari del secondo comma della XIV disposizione transitoria e finale dell’attuale Costituzione Repubblicana, per la quale i predicati nobiliari esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome, e sono quindi riconosciuti dall’ attuale ordinamento giuridico che infatti li tutela da abusi e usurpazioni, cognomizzandoli sulla carta di identità degli aventi diritto.

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